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L’avvocato Miele chiarisce in merito alla eventuale tassazione in caso di compenso derivante dalle vendite su internet

È ormai sempre più frequente mettere in vendita vecchi oggetti che non si usano più, magari scovati in cantina, in garage o in fondo agli armadi. Per facilitare queste operazioni, negli ultimi anni sono nate diverse app e piattaforme online, proprio per la compravendita di oggetti tra privati. Nonostante la facilità con cui avvengano oggi questi tipi di compravendita, non è però ancora ben chiaro come bisogna comportarsi nei confronti del fisco e se a tali operazioni si applichino le norme previste dalla legge. A fornire delle risposte a questi quesiti ci ha pensato l’avvocato Monica Miele, sul sito Brocardi.it – L’avvocato in un click.

Per prima cosa, l’avvocato Miele ha chiarito sul fatto che alle vendite online non si applica il diritto di recesso, in quanto entrambe le parti dell’operazione sono considerate consumatori. Inoltre, non sussistendo un rapporto professionista/consumatore, chi vende non è tenuto alla garanzia biennale, ma allo stesso tempo un acquirente è tutelato quando riceve un oggetto affetto da vizi. Secondo il legale può, infatti, richiedere o la risoluzione del contratto per inadempimento, ottenendo la restituzione del prezzo pagato – nel caso in cui il difetto ne impedisce l’uso dell’oggetto – oppure la riduzione del prezzo, nel caso in cui il difetto non pregiudichi l’impiego del bene acquistato. Affinché si realizzi la compravendita poi, non occorre un contratto scritto – purché vi sia un accordo tra le parti – però lo stesso può essere utile ai fini fiscali.

Il nocciolo della questione ora, è quindi capire come bisogna comportarsi con il fisco in caso di vendite tra privati. L’avvocato Miele chiarisce che se l’attività è occasionale non occorrerà l’emissione di documenti fiscali o l’apertura di partita Iva, mentre quest’ultima diventa necessaria qualora l’attività sia svolta in modo continuativo trasformandosi in una vera e propria attività commerciale (ad esempio aprire un sito internet dedicato alla vendita). Non sempre però, secondo il legale, occorre dichiarare al fisco quanto ottenuto dalla vendita. A suo dire, se la vendita è avvenuta a un prezzo inferiore e quindi non si è ottenuto alcun utile, ciò non è rilevante ai fini fiscali. Se però, attraverso la vendita del bene si realizza un ricavo, va dichiarato all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello 730.

Si tratta quindi di “redditi diversi”, ed è per questo che un contratto scritto – anche se non necessario per realizzare la compravendita – può risultare utile. «Se vi è un pagamento tracciabile e quindi una somma di denaro che transita sul proprio conto – spiega l’avvocato Miele – avere un documento che dimostri la causa di quel trasferimento è importante. Questo perché, se non viene dimostrato il motivo del pagamento, ogni somma ricevuta rappresenta, fino a prova contraria, reddito imponibile.