Il Regolamento Nazionale di Polizia Veterinaria ammette l’accesso degli animali solo se muniti di museruola e guinzaglio. L’ultima parola spetta però sempre al gestore.

Negli ultimi anni l’attenzione per “gli amici a quattro zampe” è aumentata a dismisura. È stata anche istituita la Giornata mondiale del cane in Ufficio, che ricorre il 22 giugno, per lavorare, almeno un giorno, gomito a gomito, o meglio gomito a zampa con il proprio cagnolino. Il 26 agosto invece si festeggia la “Giornata Internazionale del Cane”. Infine il 26 settembre è la data prescelta per il “Dog Lovers’ Day”, conosciuto anche come Giornata mondiale degli appassionati dei cani, per festeggiare l’amicizia fra l’uomo e “Fido”, un legame che dura dalla notte dei tempi.

Ma con tutte queste feste e ricorrenze è possibile vietare l’ingresso del più fedele amico dell’uomo in bar, negozi, ristoranti ed altri locali pubblici? Per rispondere bisogna partire dalla normativa vigente e fare una prima distinzione tra “luoghi pubblici” e “luoghi aperti al pubblico”. I primi sono di proprietà di una Amministrazione pubblica centrale o territoriale, accessibili a tutti senza limitazione, quali ad esempio gli Uffici e le Strutture pubbliche, le piazze, i giardini pubblici, i boschi e così via. I secondi invece sono luoghi di proprietà privata accessibili al pubblico, in base a precise regole d’accesso e limitazioni fissate dal proprietario o gestore. Rientrano in questa seconda categoria i locali pubblici in genere quali ad esempio ristoranti, bar, cinema, teatri, pub e supermercati.

Ebbene fatta questa doverosa premessa si evidenzia che il Ministero della Salute ha validato quanto scritto nel manuale della Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, dove viene stabilito che l’accesso degli animali domestici nei locali pubblici è consentito solo se “muniti di guinzaglio e museruola”. Invece viene confermato il divieto assoluto di loro accesso nei locali dove si preparano, manipolano e conservano gli alimenti (quali ad esempio le cucine) in ottemperanza del Regolamento n. 852/2004/CE, che vuole impedire le contaminazioni degli alimenti stessi.

Ovviamente, fatte salve le suindicate limitazioni, l’ultima parola spetta all’esercente che può sempre decidere di non consentire l’accesso degli animali, in forza del suo diritto di stabilire le regole di accesso a una proprietà privata, seppure aperta al pubblico. In questo caso deve esporre all’ingresso, in posizione ben visibile, un cartello con specifico avviso che gli animali non sono ammessi. Infine nessuna limitazione è prevista per i cani guida dei ciechi. Il titolare o gestore del locale ha l’obbligo di farli accedere anche senza museruola, pena l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative.