
Ecco cosa dice la Legge
Ognuno di noi al momento di acquistare un bene di consumo sia esso un’auto, un elettrodomestico, un mobile, un condizionatore, un PC, un cellulare o un capo di abbigliamento si è sicuramente posto la domanda: ma cosa debbo fare “se si rompe”, o “non funziona a dovere” o “è difettoso”, c’è una garanzia?
Domande più che legittime a cui è doveroso fornire una riposta. Innanzitutto cerchiamo di chiarire cosa si intende per “Bene di consumo”. In base alle previsioni di legge, per Bene di consumo deve intendersi “qualsiasi bene mobile, anche da assemblare”. Saranno quindi beni di consumo tutti i beni mobili, materiali od immateriali; finiti o da assemblare; nuovi od usati nonché i cosiddetti, beni mobili registrati, ossia quei beni che sono iscritti in pubblici registri, quali ad esempio, le autovetture, le navi e gli aeromobili.
L’art. 129 del Codice del Consumo stabilisce che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. L’art. 130 pone in capo al venditore la responsabilità nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In presenza di prodotto difettoso il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi.
Da ciò appare di tutta evidenza che il venditore è in ogni caso responsabile del prodotto difettoso. La sua responsabilità rimane immutata anche se il bene è stato acquistato nel corso di saldi e vendite promozionali.
Unico obbligo per l’acquirente è di denunciare al venditore il difetto entro due mesi dal momento in cui lo ha scoperto. Se l’acquirente lascia passare tale termine senza fare la dovuta segnalazione al venditore decade dal diritto di vedersi riparato o sostituito il bene difettoso. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato. Per la segnalazione del difetto non ci sono particolari formalità da seguire. Infatti basta recarsi direttamente dal rivenditore portando il bene guasto o difettoso. In alternativa si può inviare lettera, mail o fax. Nel caso di beni di un certo valore è consigliabile la segnalazione scritta preferibilmente a mezzo Racc. A/R per avere la prova della avvenuta ricezione.
Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. La legge infatti stabilisce che l’acquirente ha diritto a una garanzia legale della durata di due anni che può far rivalere sul venditore in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato e diverso da quanto pubblicizzato.
Quali sono le caratteristiche della garanzia legale sui beni di consumo?
Innanzi tutto come già detto ha una durata di due anni che decorrono dalla consegna del bene. È una garanzia legale, ciò significa che è sempre dovuta al consumatore e si applica anche ai beni usati. Tale garanzia consente in primo luogo la riparazione o la sostituzione del bene ovvero se ciò non è possibile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. La garanzia legale tutela l’acquirente anche nella fase di installazione del bene acquistato. A quella legale si affianca, sempre più spesso, una ulteriore garanzia offerta dal produttore o dal venditore (garanzia commerciale) che scatta al termine dei due anni di garanzia legale.
I diritti stabiliti a favore del consumatore dalla disciplina sulle garanzie nei beni di consumo sono derogabili?
Assolutamente no. Infatti tra gli aspetti salienti della nuova normativa c’è quello della irrinunciabilità dei diritti riconosciuti al consumatore. Il legislatore ha infatti stabilito la nullità di ogni patto volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti, anche in modo indiretto. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
La sostituzione o la resa è possibile entro 7 giorni con scontrino fiscale e imballo integro?
Molti negozi al momento della vendita del bene comunicano all’acquirente che sarà possibile sostituire il bene solo il difetto si manifesta entro sette giorni dall’acquisto, a condizione che venga presentato lo scontrino fiscale di acquisto e che l’imballo sia integro. A tal proposito bisogna ricordare che questo non è previsto dalla normativa in vigore, anzi per certi aspetti è addirittura contrario alla legge, e rientra in una politica commerciale diffusa in molti negozi e catene commerciali. L’acquirente deve sapere che l’unica cosa a cui fare riferimento è la garanzia legale che “copre” i difetti del bene nei due anni successivi all’acquisto. Infine per quanto riguarda l’imballo l’acquirente deve sapere che la garanzia vale anche se ha danneggiato o buttato via la confezione.
Un’ultima considerazione in merito allo scontrino fiscale di acquisto. Questo è l’unico documento che indica la data di acquisto. Quindi se è stato stampato su carta termica è necessario farsene una fotocopia in quanto dopo qualche mese la carta termica sbiadisce e se non si vede più la data di acquisto… si può in molti casi dire addio garanzia legale.