La normativa italiana riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, e ne promuove la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa

Un “affare” o presunto tale che si trasforma in beffa. Molti pensano che solo gli anziani e le persone più indifese siano gli obiettivi delle frodi e delle pratiche commerciali scorrette. Ma non è così: anche imprenditori di successo, economisti, leader politici ed atleti professionisti sono stati presi di mira da impostori. Molto più spesso di quello che si pensa. L’Australian Competitio and Consumer Commission, l’Agenzia australiana per la protezione dei consumatori, ha pubblicato “il libretto nero delle truffe” riconosciuto a livello internazionale come uno strumento importante affinché i consumatori e le piccole imprese possano identificare le truffe tra cui: le truffe più comuni a cui prestare attenzione i diversi modi con cui i truffatori possono contattare le potenziali “vittime”, i modi con cui i truffatori ingannano, i segnali di pericolo ed infine come proteggersi e, soprattutto, dove trovare aiuto. Fermo restando che il modo migliore per proteggersi dai truffatori è attraverso la consapevolezza e l’educazione. In Italia il faro dei diritti del consumatore è rappresentato dal “Codice del Consumo” emanato con D.Lgs. 6.09.2005 n. 206 e successivamente più volte aggiornato. Il provvedimento porta a sintesi la maggior parte delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori e degli obblighi reciproci tra chi produce e chi consuma, tra chi vende e chi compra, tra il professionista che offre un servizio e il consumatore che ne usufruisce. Purtroppo una buona parte dei cittadini continua ad ignorare le regole di base. La legge però ha definito delle precise linee guida per fare in modo che il consumatore non si trovi da solo nel fronteggiare eventuali professionisti disonesti. Altro strumento di tutela per i consumatori è rappresentato dal “Codice del Turismo” contenuto nel D.Lgs. 23.05.2011 n. 79 così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 21.05.2018 n. 62. Fra le tante novità che vengono contemplate anche il riconoscimento del danno “da vacanza rovinata” o “da stress”.

IL CODICE DEL CONSUMO DEFINISCE LE FIGURE DI CONSUMATORE E PRODUTTORE

Il Codice del Consumo comprende gran parte delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori anche con riguardo a quelle emanate dall’Unione Europea nel corso degli ultimi 25 anni per la protezione del consumatore ed acquisite dalla legislazione nazionale.

All’art. 3 vengono definite le figure di consumatore e di produttore. Per consumatore (o utente) si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Invece il produttore è il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. Il “Codice” definisce anche i diritti fondamentali riconosciuti a consumatori ed utenti che si possono così riassumere: tutela della salute, sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà, educazione al consumo, correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, promozione e sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori ed utenti ed infine, erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Per quanto riguarda l’informazione il Codice, all’art. 5, stabilisce che debbono essere rese in lingua italiana, adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. Le sanzioni amministrative a carico del produttore, in caso di inottemperanza, sono pesanti e vanno da 516 a 25.823 euro.

L’ATLANTE DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE DI ENERGIA

Molto spesso anche la semplice lettura ed interpretazione della bolletta di gas e luce è un problema. Tante persone sono costrette a ricorrere ai servizi dei call center (a volte anche a pagamento) dei singoli operatori per avere informazioni sui dati riportati in bolletta e sugli importi da pagare, sul contatore e sul contratto. Però anche in questo caso c’è uno strumento molto utile a tutela dei consumatori. Si tratta dell’Atlante dei diritti del consumatore di energia (www.arera.it/atlante/) che viene aggiornato in modo costante dall’Arera, l’Autority di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente. Scorrendo i vari capitoli (suddivisi tra “elettricità”, “Gas” ed “Acqua”) si trovano tantissime informazioni, utili a chiarire i rapporti tra utente, fornitore e distributore di energia elettrica e gas con i riferimenti normativi utili in caso di eventuale reclamo.