Un’importante sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto importante del rapporto locatario-locatore

Un’importante sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto spesso nebuloso al termine dei contratti di affitto: ossia la questione della tinteggiatura della casa.

Spesso nello stesso contratto di affitto è presente la clausola che obbliga il locatario a tinteggiare i locali prima della riconsegna delle chiavi: ebbene, secondo La Corte di Cassazione, come espresso nella sentenza n. 29329/2019, tale clausola deve considerarsi nulla perché trattasi di attività rientrante nell’ordinaria manutenzione a carico del proprietario ai sensi dell’art 1576 c.c..

LA SENTENZA

Si legge nella sentenza: “La clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della stessa legge 392/78 perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore”.

I locali devono essere restituiti al proprietario dunque nel normale stato di pulizia e decoro che anche il buon senso impone, ma non devono essere certo rimessi a nuovo.

LA QUESTIONE “UMIDITÀ”

La Cassazione aggiunge anche che “La spesa per la tinteggiatura non può essere posta a carico del conduttore, atteso che rientra nel normale degrado d’uso il fatto che dopo un certo periodo di tempo i mobili e quadri lascino impronte sulle pareti”.

Inoltre gli Ermellini, nel caso di specie sfociato nella sentenza succitata ritengono giustificato il recesso dei conduttori dal contratto di affitto, visto che la causa è da rivenirsi nel collegamento riscontrato tra l’umidità degli ambienti e i disturbi della conduttrice.

La Suprema Corte ritiene infatti che i fenomeni di umidità devono essere annoverati tra i vizi costituenti cose pericolose per la salute e che “secondo giurisprudenza conforme non derivano da un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte, ma alterano l’equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull’idoneità all’uso della cosa stessa”.